Statuto del Partito Liberale Radicale della Sezione di Rovio

I.  NORME GENERALI

Art. 1  Definizione

La Sezione liberale radicale di Rovio, è costituita nella forma dell’associazione politica comunale ai sensi degli art. 19-29 dello Statuto del PLRT.

La Sezione è retta dal presente Statuto, nonché, a titolo sussidiario, dallo Statuto del PLRT e dagli art. 60ss CCS.

 

Art. 2  Scopo

La Sezione promuove la valorizzazione dell’individuo e della società in uno Stato di diritto liberale, democratico e laico, in cui ognuno abbia la possibilità di raggiungere condizioni di vita conformi alla dignità umana, nell’equilibrio tra le libertà individuali e la tutela delle esigenze sociali.

 

Art. 3  Azione

La Sezione promuove e diffonde i principi e i postulati del Partito liberale radicale.

Essa partecipa nei modi stabiliti dallo Statuto del PLRT alla determinazione dell’indirizzo politico del Partito.

 

II.  MEZZI D’AZIONE

Art. 4  Mezzi

Per raggiungere gli scopi la Sezione può promuovere tra l’altro:

a)  la costituzione di gruppi giovanili, femminili, confederati e di altri eventuali gruppi;

b)  la creazione di speciali commissioni di studio, di azione e di lavoro;

c)  l’organizzazione di riunioni, incontri e manifestazioni.

 

Art. 5  Risorse

La Sezione finanzia la propria attività tramite:

a)  i contributi volontari dei soci;

b)  le donazioni ed i legati;

c)  le sovvenzioni;

d)  le entrate prodotte da manifestazioni e da attività particolari;

e)  gli interessi del patrimonio;

f)  le quote di partecipazione ai costi delle campagne elettorali, versate dai candidati al Municipio e al Consiglio Comunale.

 

Art. 6  Responsabilità

La Sezione risponde per i propri impegni finanziari unicamente con il patrimonio sociale, ad esclusione quindi di qualsivoglia responsabilità personale dei soci.

Inoltre, e di riflesso, i soci non vantano alcun diritto sul patrimonio sociale.

 

III.  SOCI

Art. 7  Ammissioni e dimissioni

Possono aderire alla Sezione le cittadine e i cittadini svizzeri, domiciliati nel Comune, come pure gli attinenti di Rovio domiciliati fuori Cantone o all’estero.

L’età minima per essere ammessi alla Sezione è di anni 16.

La domanda d’ammissione, così come le dimissioni, devono essere presentate per iscritto al Comitato.

 

Art. 8  Significato

La domanda di ammissione implica la volontà di aderire ai principi e ai postulati del Partito, nonché l’impegno di rispettare gli Statuti, i programmi e le direttive votate dagli organi cantonali e sezionali competenti.

 

Art. 9  Soci onorari

Può essere nominato socio onorario chi si è reso particolarmente meritevole nei confronti del Paese e del Partito anche se non è domiciliato nel Comune.

La nomina è decisa dall’Assemblea generale su proposta del Comitato.

 

Art. 10  Diritti e doveri

I soci hanno uguali diritti e doveri, sono eleggibili a tutte le cariche ad eccezione dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dallo Statuto.

Il socio che trasferisce il proprio domicilio in un altro Comune si impegna a notificare il cambiamento alla propria Sezione, la quale informa la Sezione del nuovo domicilio.

 

Art. 11  Correnti e frazioni

Non è consentito formare correnti o frazioni organizzate all’interno della Sezione.

 

IV.  NORME PROCEDURALI

Art. 12  Periodo di nomina

Gli organi della Sezione sono eletti ogni 4 anni entro 8 mesi dal rinnovo dei poteri comunali e sono rieleggibili.

 

Art. 13  Diritto di voto

Nelle assemblee, nell’Ufficio Presidenziale, nel Comitato e negli altri consessi, ogni socio ha diritto a un voto.

Non è ammesso il voto per delega.

 

Art. 14  Quorum

Gli organi sezionali possono deliberare validamente, purché regolarmente convocati, qualunque sia il numero dei soci presenti.

 

Art. 15  Decisioni

Le deliberazioni degli organi e le nomine avvengono per voto aperto, a meno che un socio richieda e ottenga il voto segreto, a maggioranza assoluta dei voti emessi.

 

Art. 16  Oggetti non preannunciati

Alle Assemblee generali non può essere deliberato su oggetti non previsti all’ordine del giorno a meno che lo richiedano i 2/3 dei soci presenti.

 

V.  ORGANIZZAZIONE

Art. 17  Organi

Gli organi sezionali sono:

a)  l’Assemblea generale;

b)  il Comitato;

c)  l’Ufficio Presidenziale;

d)  la Commissione di revisione.

 

Art. 18  Convocazione dell’assemblea generale

L’Assemblea generale è l’organo supremo della Sezione e raggruppa tutti i soci.

L’Assemblea generale è convocata dall’Ufficio Presidenziale almeno una volta all’anno in forma ordinaria con un preavviso di almeno 8 giorni.

L’Assemblea generale si riunisce in forma straordinaria quando lo richiedano il Comitato sezionale, il Comitato distrettuale, l’Ufficio Presidenziale cantonale o almeno 1/5 dei soci della Sezione mediante domanda scritta al Presidente indicante le trattande. Il presidente dovrà darvi seguito entro il termine di 6 settimane.

 

Art. 19  Attribuzioni dell’assemblea generale

L’Assemblea generale ha le seguenti attribuzioni:

a)  determina la condotta politica del Partito nell’ambito del Comune, secondo le direttive programmatiche cantonali;

b)  fissa il programma di attività;

c)  sorveglia la gestione politica;

d)  approva i conti d’esercizio ed il bilancio;

e)  elegge il Comitato e ne nomina il Presidente;

f)  elegge la Commissione di revisione;

g)  designa i candidati per le elezioni comunali;

h)  designa il rappresentante della Sezione – di regola il Sindaco o un Municipale – ed un suo supplente alla conferenza dei Sindaci;

i)  elegge i rappresentanti della Sezione al Congresso cantonale, all’assemblea dei rappresentanti ed al Consiglio distrettuale;

j)  approva lo statuto e le relative modifiche.

 

Art. 20  Composizione del Comitato

Il Comitato si compone di un minimo di 7 ed un massimo di 15 membri eletti dall’Assemblea generale.

Fanno parte di diritto del Comitato:

a)  il Presidente della Sezione;

b)  i municipali;

c)  i consiglieri comunali;

 

Art. 21  Convocazione del Comitato

Il Comitato è convocato dal Presidente in forma ordinaria, con preavviso di 8 giorni, almeno due volte all’anno, e in forma straordinaria quando lo richiedano l’Ufficio Presidenziale, l’Assemblea generale o almeno 1/5 dei suoi membri.

Le riunioni sono dirette dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, e le sue deliberazioni sono verbalizzate dal Segretario.

 

Art. 22  Attribuzioni del Comitato

Al Comitato competono le seguenti attribuzioni:

a)  propone la condotta politica della Sezione;

b)  salvaguarda gli interessi della Sezionie;

c)  mantiene i contatti con i cittadini liberali-radicali;

d)  nomina nel suo seno un Vicepresidente, il Segretario ed il Cassiere della Sezione;

e)  designa i membri delle commissioni municipali;

f)  designa i membri dei Consorzi intercomunali e regionali;

g)  nomina le commissioni speciali ritenute necessarie e vigila sulla loro attività;

h)  deferisce alla Commissione disciplinare cantonale le contravvenzioni alla disciplina del Partito;

i)  ha facoltà di sostituire nel corso dell’anno gli eventuali membri di Comitato dimissionari, riservata la successiva ratifica da parte dell’Assemblea Generale;

j)  esamina e prende posizione su ogni argomento di interesse e di portata politica comunale, cantonale e federale;

k)  fissa le quote di partecipazione di cui all’art. 5 lett. F.

 

Art. 23  Composizione dell’Ufficio presidenziale

L’Ufficio Presidenziale è composto:

a)  dal Presidente;

b)  dal Vicepresidente;

c)  dal Segretario;

d)  dal Cassiere;

e)  dal capogruppo in Consiglio Comunale.

 

Art. 24  Convocazione dell’Ufficio presidenziale

L’Ufficio Presidenziale è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno oppure quando 1/3 dei membri dell’Ufficio Presidenziale medesimo ne facciano richiesta al Presidente con l’indicazione delle trattande.

 

Art. 25  Attribuzioni dell’Ufficio presidenziale

L’Ufficio presidenziale stimola, promuove e mette in atto l’attività politica, organizzativa, ricreativa e propagandistica della Sezione.

 

Art. 26  Presidente

Il Presidente rappresenta politicamente ed amministrativamente la Sezione.

Egli è di diritto Presidente sia del Comitato che dell’Ufficio Presidenziale.

Coadiuvato dal Segretario, egli vigila sull’esecuzione delle deliberazioni politiche, mantiene i contatti con i municipali e con i consiglieri comunali.

Egli firma, collettivamente con il Vicepresidente o con il Segretario o con il Cassiere, tutti gli atti sociali.

Egli presiede l’Assemblea generale salvo nel caso in cui le trattande assembleari prevedono la nomina del Presidente.

 

Art. 27  Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente su suo incarico o in caso di impedimento.

 

Art. 28  Segretario

Il Segretario cura e coordina l’esecuzione delle deliberazioni politiche e organizzative.

Egli redige i verbali delle assemblee, delle deliberazioni del Comitato e dell’Ufficio Presidenziale, tiene la corrispondenza unitamente al Presidente.

Egli è pure responsabile della tenuta dell’archivio sezionale.

 

Art. 29  Cassiere

Il Cassiere è responsabile dell’intera gestione finanziaria della Sezione.

Egli allestisce annualmente il conto perdite e profitti e il bilancio.

 

Art. 30  Commissione di revisione

La Commissione di revisione si compone di 2 membri che non possono contemporaneamente ricoprire cariche nel Comitato o nell’Ufficio presidenziale.

 

VI.  DISCIPLINA

Art. 31  Libertà e disciplina

Ai soci e alle organizzazioni del Partito è garantita libertà di pensiero e di critica.

L’obbligo di disciplina impone a tutti i rappresentanti e ai membri delle organizzazioni della Sezione di non compiere atti in contrasto con gli scopi sezionali nonché con i principi del programma del Partito e della Sezione.

A titolo sussidiario valgono i principi di cui agli art. 70-74 dello Statuto PLRT.

 

Art. 32  Giudizi disciplinari

I giudizi disciplinari sono deferiti dal Comitato alla competente commissione disciplinare distrettuale giusta le norme di cui agli art. 73-74 dello Statuto del PLRT.

 

VII.  DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33  Norme completive

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto valgono a titolo sussidiario le norme dello Statuto del PLRT nonché quelle degli art. 60ss CCS.

 

Art. 34  Modifiche statutarie

Le proposte di modifica del presente Statuto dovranno essere inoltrate per iscritto al Comitato, il quale le sottoporrà ad un’Assemblea generale ordinaria o straordinaria che deciderà con una maggioranza dei 2/3 dei soci presenti e aventi diritto di voto.

 

Art. 35  Scioglimento

La decisione di scioglimento della Sezione dovrà venir presa da un’Assemblea generale, appositamente convocata, con la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti e aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento il patrimonio verrà affidato a titolo fiduciario all’Ufficio Presidenziale cantonale che lo custodirà fino alla ricostituzione della Sezione di Rovio.

 

Art. 36  Approvazione ed entrata in vigore

Il presente Statuto, votato dall’Assemblea generale del 10 dicembre 2004 e ratificato dal Comitato cantonale il ………………………, entra immediatamente in vigore abrogando ogni altro esistente.